Sez. 3, Sentenza n. 726 del 18/03/1970 (Rv. 345970 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - PRESUNZIONE DELLA CONOSCENZA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - PRESUNZIONE DELLA CONOSCENZA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore dalla denunzia ed impedisce la decadenza pur se compiuto dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per la denunzia stessa dovendosi anche in tal caso, presumere che il venditore sia venuto a conoscenza del vizio prima della scadenza del suddetto termine. Trattasi, peraltro, di presunzione semplice, potendo il venditore aver conosciuto il vizio dopo la scadenza del termine, nel qual caso il riconoscimento successivo non fa rivivere la garanzia, ma la prova di tale circostanza incombe sul venditore. (Conf 554-66, massima n 321107 2678-68, massima n 335224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)