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Sez. 5, Sentenza n. 10961 del 13/05/2009 (Rv. 608136 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avviso di fissazione dell'udienza - Notificazione a mani proprie della parte - Validità - Costituzione a mezzo di difensore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608136-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la consegna a mani proprie della parte rappresenta una modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere, in tal senso dovendosi interpretare l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, in quanto norma speciale, prevale su quella di cui all'art. 170 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 cit. Pertanto, è valida la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza effettuata a mani proprie della parte, anche quando la stessa sia costituita a mezzo di difensore, essendo tale comunicazione idonea a garantire il contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)