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Sez. 5, Sentenza n. 5504 del 09/03/2007 (Rv. 596928 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Sentenza della commissione tributaria provinciale - Notificazione a mani proprie della parte costituita a mezzo di difensore - Validità - Idoneità ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596928-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili. Conferma tale regola l'art. 49 del d.lgs n. 546 del 1992, norma sulle impugnazioni in generale, che esplicitamente fa salvo quanto disposto dal medesimo decreto, a differenza di quanto previsto dal successivo art. 62, il quale per il ricorso per cassazione richiama espressamente le norme del codice di procedura civile, dando così prevalenza, negli espressi limiti, alle norme processuali ordinarie. In base a tali principi la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 16, comma 2, e 17 del citato d.lgs n. 546 del 1992, disposizione quest'ultima che al comma 1 innanzitutto fa salva la consegna in mani proprie. L'espressione "mani proprie", secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte (nella specie il rappresentante legale della società ricorrente), quand'anche nel giudizio "a quo" si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del citato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)