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Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 18/02/1999 (Rv. 523332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Notifica a mezzo posta della citazione in primo grado e dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al contumace - Questione relativa alla validità e regolarità della stessa - Non proposizione della questione nei motivi di appello - Proponibilità per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità - Fondamento (art. 161 cod. proc. civ.).
Stato
decisa il 1999-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

La questione sulla validità e regolarità della notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale della parte contumace, effettuata a mezzo posta, non è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità se non sollevata nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, secondo il principio dell'assorbimento della nullità di essa nei mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)