Sez. 1, Sentenza n. 11827 del 15/11/1995 (Rv. 494651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Nullità della citazione introduttiva o dell'atto di chiamata in causa del terzo - Mancata deduzione in appello per contumacia del convenuto o del terzo medesimo - Deduzione per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
L'eventuale nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado o dell' atto di chiamata in causa del terzo, che non sia fatta valere in appello per essere il convenuto o il terzo rimasto contumace (sebbene regolarmente citato in quel giudizio), non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa dell' intervenuta preclusione derivante dal principio fissato dall' art. 161 cod. proc. civ., secondo cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)