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Sez. 5, Sentenza n. 3701 del 04/10/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252941 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Acquisita qualità di testimone da parte di coimputato, la cui posizione sia stata separata in virtù dell'ammissione al giudizio abbreviato, successivamente assolto - Novità della prova ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252941-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Non sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - che consente l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale preordinata all'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte - qualora si verifichi la sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di teste il coimputato successivamente assolto, in quanto sarebbe stato possibile provocare, in sede di esame, le sue dichiarazioni favorevoli al richiedente la rinnovazione del dibattimento, con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non può ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, e ciò anche nel caso in cui le posizioni del coimputato siano state separate in virtù dell'ammissione al giudizio abbreviato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)