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Sez. 3, Sentenza n. 4850 del 13/01/2006 Ud. (dep. 07/02/2006) Rv. 234052 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Acquisita qualità di testimone da parte di coimputato assolto in primo grado - Novità della prova - Esclusione - Ragioni - Assunzione della deposizione nel giudizio di appello - Possibilità - Limite dato dall'impossibilità di decidere allo stato degli atti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234052-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. per l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto, in tale sede, sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)