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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 27/07/1978 (Rv. 393310 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE CONIUGALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - PROPRIETA DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA EX LEGGE N 151 DEL 1975 SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - INVOCAZIONE DELLO IUS SUPERVENIENS IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393310-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE CONIUGALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - PROPRIETA DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA EX LEGGE N 151 DEL 1975 SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - INVOCAZIONE DELLO IUS SUPERVENIENS IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'art 155 quarto comma cod civ, nel testo fissato dall'art 36 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, di immediata operativita nei giudizi pendenti, consente al giudice della separazione personale di assegnare l'abitazione coniugale al coniuge affidatario dei figli, prescindendo dalla proprieta dell'immobile. Pertanto, la citata norma, ove entrata in vigore dopo la sentenza di appello che abbia negato quella assegnazione perche non consentita dalle Disposizioni allora vigenti, puo essere invocata con il ricorso per Cassazione da detto coniuge, quale ius superveniens, per conseguire l'annullamento della sentenza medesima, e la devoluzione al giudice di rinvio della valutazione sull'opportunita o meno dell'Esercizio dell'indicata facolta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)