Sez. L, Sentenza n. 6704 del 17/12/1981 (Rv. 417580 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITÀ.*
La clausola, inserita dall'ENEL in un bando di concorso per assunzione di propri dipendenti, la quale non si limiti a rendere irrilevante un titolo di studio superiore a quello reputato necessario per ricoprire determinati posti, ma assuma il titolo stesso a motivo di preclusione della partecipazione al concorso, è nulla per contrasto con i precetti di cui agli artt. 4, 34 e 41 della Costituzione, sul diritto al lavoro di tutti i cittadini, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, sul diritto dei capaci e meritevoli al raggiungimento dei gradini più alti dell'istruzione e sul divieto che l'iniziativa economica si esplichi in pregiudizio della libertà individuale, nonché per contrasto con i principi fissati dall'art. 8 dello statuto dei lavoratori, che non consente discriminazioni, anche in Sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali. (Conf 6452/79, mass n 403185; (Conf 972/78, mass n 393310).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)