Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 28/05/1980 (Rv. 407349 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO AVVENUTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL CONTRORICORSO E PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER L'UDIENZA DI DISCUSSIONE - IRRITUALITA - SANATORIA - CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE ORALE - NECESSITA - FATTISPECIE (MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL RICORRENTE).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO AVVENUTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL CONTRORICORSO E PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER L'UDIENZA DI DISCUSSIONE - IRRITUALITA - SANATORIA - CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE ORALE - NECESSITA - FATTISPECIE (MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL RICORRENTE).*
Nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per Cassazione, e preclusa all'intimato qualsiasi attivita processuale, sia essa diretta alla Costituzione in giudizio - anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale - o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt 372 e 378 cod proc civ. conseguentemente la validita della Costituzione dell'intimato avvenuta dopo la scadenza del termine suddetto e prima del giorno fissato per l'udienza di discussione esige, come condizione indefettibile, che l'intimato partecipi concretamente alla discussione orale, sanando cosi, con effetto ex nunc, l'irrituale attivita processuale compiuta nelle more. Pertanto, risultando inosservato, da parte del ricorrente principale, l'ordine di integrare il contraddittorio - mediante la rinnovazione della notifica del ricorso - nei confronti di uno degli intimati, ove costui si sia limitato a delegare un difensore per la discussione orale senza poi parteciparvi, ne deriva l'inammissibilita del ricorso, restando precluso l'accertamento, attraverso l'esame del fascicolo da lui presentato dopo il provvedimento anzidetto, della superfluita di questo per avere l'irregolare notificazione raggiunto egualmente il suo scopo. (V 2486/62, mass n 253712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)