Sez. 5, Sentenza n. 9093 del 21/06/2002 (Rv. 555253 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Controricorso tardivo - Deposito di atti riguardanti l'ammissibilità del ricorso - Efficacia - Condizioni - Partecipazione dell'intimato alla discussione orale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
La produzione di atti e documenti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., riguardanti l'ammissibilità del ricorso per cassazione, da parte dell'intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla Corte (nella specie, per verificare l'intempestività della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno) a condizione che l'intimato stesso partecipi alla discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)