Sez. 3, Sentenza n. 5362 del 05/11/1985 (Rv. 442601 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO RELATIVO - NATURA - RIVALUTABILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CREDITO RELATIVO - NATURA - RIVALUTABILITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO ASSICURATORE.*
La surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'indennità, nei diritti dell'assicurato-danneggiato verso il terzo danneggiante, non importa l'assunzione della natura risarcitoria per il relativo credito che conserva invece l'originaria qualifica di credito di valuta. Conseguentemente, per ottenere la rivalutazione della somma, l'assicuratore deve tempestivamente dimostrare il maggior danno subito, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.. (V 5570/83, mass n 430510).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)