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Sez. 3, Sentenza n. 5570 del 15/09/1983 (Rv. 430510 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 COD. CIV. ESERCITATA DALL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE, PER IL RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PAGATA AL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE IN FAVORE DEL DANNEGGIATO IN MISURA MAGGIORE DELL'INDENNITÀ PAGATA DALL'ASSICURATORE - DISTINTI CREDITI DELL'ASSICURATORE E DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - RILEVANZA AI FINI DELLA SEPARATA RIVALUTABILITÀ DEI DUE CREDITI.*
Stato
decisa il 1983-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430510-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 COD. CIV. ESERCITATA DALL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE, PER IL RIMBORSO DELL'INDENNITÀ PAGATA AL DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE IN FAVORE DEL DANNEGGIATO IN MISURA MAGGIORE DELL'INDENNITÀ PAGATA DALL'ASSICURATORE - DISTINTI CREDITI DELL'ASSICURATORE E DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - RILEVANZA AI FINI DELLA SEPARATA RIVALUTABILITÀ DEI DUE CREDITI.*

Qualora il danno sia liquidato dal giudice in favore del danneggiato in misura maggiore dell'indennità pagata dall'assicuratore il quale, prima del giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato contro il danneggiante, abbia esercitato nei confronti di quest'ultimo la surrogazione ex art. 1916 cod. civ. ottenendo il rimborso dell'indennità, il credito del danneggiato verso il danneggiante si rivela, all'esito del giudizio, ripartito tra l'assicuratore - succeduto a titolo particolare nel credito nei limiti dell'indennità corrisposta - ed il danneggiato per la residua parte. Questa ripartizione comporta che ciascuno dei crediti coesistenti è singolarmente rivalutabile per il suo oggetto, con la conseguenza che effettuato dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore il rimborso dell'indennità pagata, il credito dell'assicuratore medesimo (frazione dell'intero risarcimento) si converte in credito di valuta (estinguendosi contemporaneamente per effetto del pagamento) e non è più soggetto a rivalutazione; mentre il credito del danneggiato (residuo dell'intero risarcimento) continua ad essere di valore, e soggetto quindi a rivalutazione (sino alla data di liquidazione con provvedimento del giudice, che lo converte in credito di valuta) ma nei limiti del suo oggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)