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Sez. 1, Sentenza n. 12610 del 20/12/1993 (Rv. 484800 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Termine per la notificazione degli estremi della violazione - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1993-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484800-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

Il termine di novanta giorni "dall'accertamento", previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)