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Sez. 1, Sentenza n. 5904 del 02/07/1997 (Rv. 505642 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Omessa immediata contestazione - Riflessi invalidanti sulla successiva ordinanza ingiunzione - Esclusione - Limiti - Notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dal suo "accertamento" - Necessità - Individuazione del momento iniziale di decorrenza di un tal termine - Sua coincidenza con il compimento effettivo dell'accertamento in relazione alle esigenze delle indagini del caso concreto, o comunque con il vano consumarsi del congruo tempo a ciò necessario - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1997-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505642-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Nell'economia dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la omessa contestazione immediata della violazione, persino quando essa è possibile, non invalida la successiva ordinanza - ingiunzione, sempre che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni dall'accertamento; termine il quale incomincia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima. Pur - peraltro - nell'assenza di limiti temporali predeterminati, tali indagini devono avvenire - comunque - entro un termine congruo a seconda delle circostanze, e spetta al giudice di merito di valutare quando questa conoscenza si sia concretamente formata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)