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Sez. L, Sentenza n. 8262 del 01/09/1997 (Rv. 507355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Proveniente da persona diversa dal lavoratore - Procura scritta - Necessità - Successiva ratifica - Effetto retroattivo - Esclusione - Comunicazione della ratifica nel termine di decadenza di cui all'art. 6 legge n. 604 del 1966 - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell'art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all'art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma - che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell'atto - perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. È invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall'art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l'instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell'esclusiva disponibilità del "dominus". Ne consegue che non può ritenersi valida l'impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore privo di preventiva procura scritta e che non può riconoscersi effetto retroattivo alla successiva ratifica, che pertanto può raggiungere i suoi effetti solo se comunicata entro il termine di decadenza di cui all'art. 6 legge n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)