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Sez. L, Sentenza n. 2374 del 04/03/1998 (Rv. 513309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Finalità - Limitazione nel tempo della situazione di incertezza - Natura giuridica - Atto giuridico patrimoniale unilaterale - Rinvio alla disciplina dei contratti - Applicabilità - Limiti - Conseguenze - Rappresentanza - Ammissibilità - Procura in forma scritta - Necessità - Effetti retroattivi - Esclusione - Comunicazione nei termini al datore di lavoro della procura o della ratifica - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

All'impugnativa del licenziamento prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, che costituisce un atto giuridico (non negoziale) unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale, si applicano, in base all'art. 1324 cod. civ., le norme sui contratti "in quanto compatibili". È ammissibile quindi il compimento di tale atto mediante rappresentante (essendo configurabile in linea di principio la rappresentanza negli atti giuridici non negoziali), che sia investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta, a norma dell'art. 1392 cod. civ.; deve escludersi, invece, la retroattività della ratifica dell'impugnativa eseguita dal rappresentante senza poteri, in quanto il principio di cui all'art. 1399 cod. civ. non è compatibile con la finalità dell'onere di impugnativa previsto dalla legge n. 604 del 1966, volto a evitare la protrazione di una situazione di incertezza circa la sorte del rapporto di lavoro. Ne consegue che anche la preventiva specifica procura, o la successiva ratifica (cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con conferimento di procura allo stesso legale autore dell'impugnativa stragiudiziale), devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile all'impugnativa del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)