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Sez. 2, Sentenza n. 4968 del 11/03/2004 (Rv. 570984 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI | Riconoscimento della propria responsabilità da parte del venditore - Mancanza - Mero riconoscimento del vizio o difetto di qualità - Nozione - Fattispecie relativa a riconoscimento del vizio o difetto, attraverso un "depliant" illustrativo di un macchinario industriale.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570984-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI

A differenza del riconoscimento da parte del venditore della propria responsabilità in ordine al vizio o alla mancanza di qualità della cosa, il semplice riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità, rende soltanto superflua la denunzia del compratore, e non richiede l'ammissione da arte del venditore della propria responsabilità. Tale riconoscimento, che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria (Fattispecie relativa a pubblicazione illustrativa di una macchina operatrice, diffusa presso la clientela, ove erano illustrate le caratteristiche del macchinario acquistato da un imprenditore che - in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - aveva lamentato alcuni difetti del macchinario, ritenuti dal giudice di primo grado come tardivamente denunciati, e da quello di appello come già riconosciuti dal venditore attraverso il "depliant" illustrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)