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Sez. 2, Sentenza n. 5460 del 08/09/1986 (Rv. 447981 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL VENDITORE - MANCANZA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI GARANZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447981-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL VENDITORE - MANCANZA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI GARANZIA - ESCLUSIONE.*

A differenza del riconoscimento da parte del venditore della propria responsabilità in ordine al vizio o alla Mancanza di qualità della cosa, che interrompe la prescrizione annuale dell'Azione di garanzia, il semplice riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità, rende soltanto superflua la denunzia del compratore, e non richiede l'ammissione da parte del venditore della propria responsabilità, giacché tale ipotesi di riconoscimento costituisce una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza della situazione obiettiva lamentata dal compratore, ancorché il venditore neghi che tale situazione integri un vizio o difetto di qualità. (V 5214/80, mass n 409042; (V 3307/68, mass n 336300; (V 554/66, mass n 321107).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)