diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 52075 del 29/10/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 263226 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE | Rivelazione del contenuto - Nozione di giusta causa - Contenuto rimesso alla determinazione giudiziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263226-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE

In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616, secondo comma, cod. pen. subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è, dunque, affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone e che il giudice deve determinare di volta in volta con riguardo alla liceità - sotto il profilo etico e sociale - dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della giusta causa relativamente all'inoltro al Consiglio dell'ordine degli avvocati del contenuto di e-mail carpite dalla casella di posta elettronica di un legale, in cui lo stesso aveva qualificato negativamente colleghi e magistrati del foro di appartenenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 616

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)