Sez. 1, Sentenza n. 4903 del 31/07/1986 (Rv. 447599 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - DEPOSITI PRESSO LA SEGRETERIA DEL GIUDICE "AD QUEM" - INESISTENZA DELL'ATTO - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - DEPOSITI PRESSO LA SEGRETERIA DEL GIUDICE "AD QUEM" - INESISTENZA DELL'ATTO - CONSEGUENZE.*
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'atto di gravame davanti alla commissione tributaria di secondo grado, che venga direttamente notificato dall'appellante alla controparte e poi depositato presso la segreteria del giudice "ad quem", anziché, come prescritto dall'art. 22 del citato decreto, presentato alla segreteria del giudice "a quo" e notificato su iniziativa della medesima, è affetto da giuridica inesistenza, con conseguente esclusione di ogni possibilità di sanatoria ed inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione della radicale estraneità dell'atto medesimo allo schema delineato dalla suddetta norma per l'introduzione del rapporto processuale in grado d'appello. (V 1117/85, mass n 439243).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)