Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 11/02/1985 (Rv. 439243 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - NOTIFICA DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE E SUCCESSIVO DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA DELLA NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE - NOTIFICA DIRETTAMENTE ALLA CONTROPARTE E SUCCESSIVO DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - NULLITÀ - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA DELLA NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di contenzioso tributario, nel vigore della riforma introdotta con d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è nullo l'atto di appello che l'appellante abbia notificato direttamente alla controparte e successivamente depositato presso la segreteria della commissione di secondo grado; né tale nullità può ritenersi sanata - per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - dalla Costituzione dell'appellato, trattandosi non già di Atti processuali viziati, ma di compimento di Atti strutturalmente e funzionalmente estranei alla fattispecie procedimentale legale, che prevede la presentazione dell'atto di appello alla segreteria dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato, la quale è conseguentemente tenuta a vari adempimenti (notifica alla controparte, ricezione e notifica dell'eventuale appello incidentale, formazione del fascicolo ed inoltro del medesimo alla commissione di secondo grado), ai quali è collegata anche la decorrenza di termini di decadenza, come quello per la presentazione dell'appello incidentale. (V 3442/82, mass n 421419).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)