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Sez. U, Sentenza n. 5405 del 09/03/2007 (Rv. 595508 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Momento discriminante ai fini della individuazione della giurisdizione - Controversia promossa dopo il 30 giugno 1998 per il ripristino di mansioni superiori assegnate con provvedimento dell'amministrazione antecedente alla data stessa - Permanenza del comportamento dell'amministrazione dopo il 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595508-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La controversia promossa da un dipendente comunale il quale, assumendo di essere stato legittimamente assegnato a mansioni inferiori rispetto alla qualifica riconosciuta da provvedimenti dell'amministrazione datrice di lavoro emanati prima del 30 giugno 1998, i cui effetti siano perduranti per il periodo successivo, chieda il ripristino delle mansioni di sua spettanza ed il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, in presenza dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che fissa una proroga della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego con riferimento alle "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro" anteriori al 30 giugno 1998, per temperare il frazionamento delle domande ed evitare che i diritti divenuti esigibili in un certo arco temporale debbano essere fatti valere dinanzi a giudici diversi con competenza ripartita in base all'epoca della loro maturazione, qualora la lesione lamentata dal lavoratore abbia origine da un comportamento del datore di lavoro pubblico che si assume permanentemente illecito, deve farsi riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza del comportamento, di modo che, ove tale cessazione intervenga in data successiva al 30 giugno 1998, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)