Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003 (Rv. 563697 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Fallimento - Effetti - Perdita della capacità del fallito - Natura relativa - Automatico subingresso del curatore - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 43 legge fall., il fallito perde la propria capacità processuale in modo non assoluto, ma relativo alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla tramite il curatore che la rappresenta; con la conseguenza che, se ciò non avviene, il giudizio arbitrale può continuare nei confronti del fallito e il lodo pronunciato non è "inutiliter datum", ma è destinato ad esplicare i propri effetti nei confronti del fallito una volta che questi sarà ritornato "in bonis". Pertanto, il curatore del fallimento può disinteressarsi del procedimento arbitrale in corso lasciando che lo stesso prosegua nei confronti del fallito, senza divenirne perciò parte, a meno che non manifesti l'intenzione di parteciparvi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)