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Sez. 3, Sentenza n. 23435 del 16/12/2004 (Rv. 579566 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Controversie ex art. 43 L.F. - Difetto di legittimazione processuale del fallito - Relativa eccezione - Natura - Rilevabilità d'ufficio e non solo ad istanza del curatore fallimentare - Fondamento - Analogia con la disciplina dell'interruzione automatica del processo per perdita della capacità della parte prima della costituzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579566-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

In riferimento alle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (ex art. 43 L.F.), poichè, in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 cod. proc. civ. comporta l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, si deve ritenere che, allorquando una tale controversia venga instaurata da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice e non invece soltanto se venga eccepita dal curatore fallimentare nell'interesse dei creditori, atteso che in tal caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale che nel caso di cui all'art. 299 cit. (sulla base di tale principio la Corte Cass. ha corretto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la motivazione dell'impugnata sentenza, che, invece, aveva affermato il principio della rilevabilità soltanto ad istanza del curatore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)