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Sez. 5 - , Sentenza n. 22312 del 05/08/2021 (Rv. 661988 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Soggettività passiva - Configurabilità - Soggettività fiscale di diritto interno - Sussistenza - Requisiti.
Stato
decisa il 2021-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661988-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In materia di IVA, è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art. 10 del reg. UE n. 282/11, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 15/03/2011 num. 282 art. 10, Direttive Commissione CEE 28/11/2006 num. 112 art. 44, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Decreto Legisl. 19/06/2002 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)