Sez. 2, Sentenza n. 16471 del 27/07/2011 (Rv. 618750 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Ordine, imposto da un Comune ad un privato, di pagamento di somma a titolo di indennità di occupazione abusiva - Giudizio di impugnazione - Scelta del rito dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione anziché dell'opposizione all'esecuzione - Conseguente inammissibilità della domanda - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Ove sia stato intimato da un Comune ad un privato il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione abusiva di aree pubbliche ed il privato abbia promosso il giudizio di opposizione con le modalità del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione anziché con il rito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., ciò non costituisce di per sé motivo di inammissibilità della domanda, né di invalidità assoluta del giudizio, essendo il giudice tenuto, anche d'ufficio, a disporre la conversione del rito e a fissare un termine per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)