Sez. 1, Sentenza n. 5279 del 12/04/2002 (Rv. 553686 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA | Estinzione della obbligazione sanzionatoria dopo l'irrogazione della sanzione - Notificazione della cartella esattoriale - Procedura ex art. 22 legge n. 689/1981 - Ammissibilità - Esclusione - Opposizione alla esecuzione - Necessità - Competenza (prima dell'inizio dell'esecuzione) - Criteri stabiliti per la opposizione ai provvedimenti sanzionatori Rito applicabile - Individuazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa, l'interessato, al fine di far valere non già vizi che attengano alla formazione del titolo sulla base del quale il ruolo è stato formato, ma fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione(nella specie, intervenuta decadenza dell'amministrazione dalla pretesa creditoria per non aver tempestivamente provveduto alla formazione del ruolo ed all'invio dello stesso all'Intendenza di finanza competente), non può far ricorso alla procedura ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ma deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dallo stesso articolo, stesso giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; in tale ipotesi, tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per l'opposizione, bensì "in toto" il rito ordinario, con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)