Sez. 1 - , Sentenza n. 21517 del 25/10/2016 (Rv. 642790 - 03)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Azione ex art. 2392 c.c. - Legittimazione del terzo - Esclusione - Azione ex art. 2395 c.c. - Sussistenza di tale legittimazione - Condizione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
In tema di società di capitali, l'azione prevista dall'art. 2392 c.c., in quanto volta alla reintegrazione del patrimonio societario leso dall'inosservanza degli obblighi incombenti sull'amministratore, può essere esercitata solo dalla società, non anche da un terzo, cui spetta, invece, quella ex art. 2395 c.c., ove il danno da lui lamentato costituisca non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società, ma una conseguenza, diretta ed immediata, del denunciato comportamento, doloso o colposo, dell'organo gestorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)