Sez. 1, Sentenza n. 8359 del 03/04/2007 (Rv. 595809 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Condizione - Immediata incidenza del danno sul patrimonio del socio o del terzo - Necessità - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
In tema di società, l'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore abbia determinato un danno direttamente investente il patrimonio del socio o del terzo. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la pretesa riduzione di utili conseguente alla vendita di prodotti a prezzi irrisori, come pure i denunciati atti di concorrenza sleale e di messa in liquidazione della società compiuti dall'amministratore, costituissero condotte in relazione alle quali difettava il carattere del danno diretto nei confronti del socio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)