Sez. 1, Sentenza n. 12027 del 03/02/2026 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289700-02
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Arresto provvisorio esecutivo di un mandato di arresto europeo - Validità quale atto d'inizio di esecuzione della pena ai fini dell'art. 172 cod. pen. - Sussistenza - Eventuale incidenza di irregolarità relative al mandato d’arresto europeo o di questioni procedurali concernenti i rapporti tra Stati - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di estinzione per decorso del tempo della pena detentiva, la natura di valido atto di inizio di esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., dell'arresto provvisorio eseguito in forza di un mandato di arresto europeo non è esclusa in presenza di irregolarità formali del mandato o di altre questioni procedurali che abbiano indotto lo Stato richiesto a presentare la dichiarazione ex art. 32 della decisione Quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, per continuare ad avvalersi, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'atto normativo europeo, del sistema di estradizione. (In motivazione la Corte ha precisato che i profili concernenti i rapporti di collaborazione fra gli Stati sono estranei alla disciplina recata dall'art. 172 cod. pen.).
Cod. Pen. art. 172, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 32, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)