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Sez. U, Sentenza n. 1582 del 19/03/1979 (Rv. 397923 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ORDINI PROFESSIONALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1979-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397923-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ORDINI PROFESSIONALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il rapporto di lavoro subordinato con il consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, che abbia ad oggetto prestazioni di un soggetto stabilmente inserito nell'ambito della sua organizzazione e per il perseguimento delle sue finalita istituzionali (nella specie, mansioni di capo-contabile), e qualificabile come rapporto di pubblico impiego, ancorche resti disciplinato dalle norme proprie del lavoro privato, atteso che tale consiglio, al pari dei consigli nazionali od analoghi organi istituiti per altre professioni, configura un ente pubblico non economico, svolgendo un'attivita di carattere pubblicistico ed operando con strumenti pubblicistici per scopi di ordine generale. Ne consegue la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti a detto rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)