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Sez. U, Sentenza n. 12010 del 18/12/1990 (Rv. 470199 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ORDINE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470199-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ORDINE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli ordini degli ingegneri e degli architetti, ai quali è attribuita la formazione e l'annuale revisione degli albi ed è affidata la tutela dell'Esercizio professionale, e che sono sottoposti alla vigilanza dello stato, sono enti pubblici non economici, onde le controversie relative al rapporto d'impiego tra essi ed i loro dipendenti, la cui attività è in diretta correlazione con i fini istituzionali degli ordini stessi, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; né vale a snaturare la natura pubblicistica del rapporto la Mancanza di un atto formale di nomina o la regolamentazione privatistica del rapporto stesso, attese la non essenzialità di tale atto formale, in presenza della volontà sostanziale dell'ente d'inserire in modo stabile il prestatore di lavoro nella propria struttura organizzativa, e l'irrilevanza della regolamentazione del rapporto, potendo esservi rapporti di pubblico impiego regolati dal diritto privato anche alla stregua del d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, che, nel provvedere alla Determinazione dei comparti di contrattazione, ha istituito quello del personale degli enti pubblici non economici, comprendendovi il personale degli ordini e collegi professionali. (V 1582/79, mass n 397923; (V 3232/63, mass n 264927).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 05/03/1986 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)