Sez. 1, Ordinanza n. 1633 del 16/01/2024 (Rv. 670235-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO | Protesto cambiario - Pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto - Moneta - Necessità - Mediante assegno bancario - Efficacia solutoria - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario deve necessariamente avvenire tramite moneta, non potendo, di contro, risolversi nella consegna di assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che detta consegna avesse avuto effetto solutorio, in un caso in cui il pubblico ufficiale aveva a sua volta illegittimamente restituito le cambiali al debitore ed incassato gli assegni trattenendone l'importo).
Legge 12/06/1973 num. 349 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)