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Sez. 2, Sentenza n. 20643 del 30/09/2014 (Rv. 633114 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Principio ex art. 1277 cod. civ. - Pattuizione di diverse modalità di pagamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633114-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Nelle obbligazioni pecuniarie, in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento, il debitore deve adempiere con moneta avente corso legale, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., potendosi desumere anche dal comportamento delle parti l'esistenza di un accordo tacito tale da far ritenere derogato detto principio. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza di un accordo tacito che imponesse al creditore di ricevere il pagamento a mezzo di assegni bancari del residuo prezzo di una compravendita immobiliare, pur avendo dapprima lo stesso accettato la consegna di un assegno per l'acconto versato in sede di preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)