Sez. 3, Sentenza n. 24622 del 03/12/2015 (Rv. 637915 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Sinistro conseguente a manovra di un braccio meccanico montato su autocarro - Operatività della R.C.A. - Sussistenza - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli, il danno arrecato da una struttura seagente che costituisce parte del veicolo assicurato (nella specie, il braccio meccanico di un autocarro) rientra nella nozione di danno causato dalla circolazione e, dunque, nell'ambito di operatività della garanzia per R.C.A., in quanto né la lettera né la "ratio" della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") consentono di distinguere tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)