Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015 (Rv. 635401 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Operatività della R.C.A. - Sosta di veicolo - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le S.U., hanno ricondotto all'art. 2054 cod. civ., e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall'imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)