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Sez. 6, Sentenza n. 39763 del 10/10/2003 Cc. (dep. 21/10/2003) Rv. 227163 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia in carcere in determinati casi - Madre chiamata ad assistere figlio in età infantile - Esigenze di eccezionale rilevanza preclusive del divieto - Cittadinanza straniera dell'interessata - Sussistenza delle esigenze - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227163-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che precludono la revoca della custodia cautelare in carcere anche nei confronti di madre di prole in età inferiore ai tre anni non possono essere ritenute sussistenti per il solo fatto che la persona "in vinculis" sia cittadina straniera e abbia allegato a sostegno dell'istanza di revoca della misura la volontà di rientrare nel Paese di origine per accudire al figlio. (Nella specie, riguardante cittadina dell'Unione europea, la Corte ha affermato l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la circostanza dell'esistenza di una convenzione internazionale idonea a prevenire il pericolo di fuga dell'imputata e a ridurre il rischio di una sua sottrazione all'esecuzione della pena, una volta divenuta irrevocabile un'eventuale condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)