Sez. 2, Sentenza n. 6317 del 16/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215394 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Imputato sottoposto a custodia che sia genitore di figlio di età inferiore ai tre anni - Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare basata sulla impossibilità da parte del genitore libero di dare assistenza alla prole per motivi di salute - Accertamento peritale - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice è tenuto a disporre perizia per accertare le condizioni di salute del soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere qualora, in relazione ad esse, sia stata avanzata richiesta di sostituzione o revoca della misura, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'istanza si fondi sulla circostanza - prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - che l'imputato sia genitore di figlio minore di tre anni la cui madre si trovi assolutamente impossibilitata a prestarvi assistenza, quando a giustificazione di tale impossibilità si adducano ragioni di salute. Il dovere di disporre perizia è infatti imposto dalla legge esclusivamente con riferimento alle modalità di accertamento delle condizioni dell'imputato ristretto, né alcuna analogia è possibile fra le due diverse situazioni; ne consegue che la prudente valutazione dell'assoluta impossibilità di accudire la prole da parte del genitore che trovasi in libertà può essere effettuata dal giudice anche sulla base di quanto documentato in atti, senza il previo necessario esperimento di un'indagine peritale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)