Sez. 1, Sentenza n. 14063 del 30/06/1986 Ud. (dep. 13/12/1986) Rv. 174619 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - PRESENZA DI UNA COMPONENTE FORTUITA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - PRESENZA DI UNA COMPONENTE FORTUITA - FATTISPECIE.*
L'omicidio preterintenzionale richiede che l'autore della aggressione abbia commesso Atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti Atti e l'evento letale senza la necessità che la serie causale, che ha prodotto la morte, rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni volute dall'agente. E ciò senza prescindere, tuttavia, dall'elemento psicologico che si concreta nella volontà e previsione di un evento meno grave di quello verificatosi in concreto poiché si tratta, pur sempre, di un reato doloso in cui si introduce una componente fortuita che prescinde da ogni indagine di volontarietà, colpa o di prevedibilità dell'evento più grave. (nella specie, dalle modalità dell'esame e dalle condizioni del rinvenimento del cadavere è stato escluso che si trattasse di omicidio preterintenzionale). (V mass n 173746).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)