Sez. L, Sentenza n. 5843 del 06/11/1982 (Rv. 423588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - "CONTRIBUTO PASTO" PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER GLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA SUA NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE PREVISTA ANCHE NEI GIORNI DI MANCANZA DI PRESTAZIONE LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - "CONTRIBUTO PASTO" PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER GLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO DELLA SUA NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE PREVISTA ANCHE NEI GIORNI DI MANCANZA DI PRESTAZIONE LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
La natura retributiva - riconosciuta dal giudice del merito con accertamento incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato - del cosiddetto contributo pasto previsto dalla contrattazione collettiva per gli impiegati delle aziende di credito e finanziarie comporta che tale emolumento debba essere corrisposto al dipendente anche nei giorni - di malattia, ferie, festività infrasettimanali e permessi retribuiti - in cui egli, per legge o per contratto, debba ricevere la retribuzione pur in Mancanza di prestazione lavorativa. (Conf 1666/79, mass n 398020).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)