Sez. L, Sentenza n. 1666 del 22/03/1979 (Rv. 398020 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA DI MENSA - ACCERTAMENTO CONSEGUENTE ALLA MAGGIORE GRAVOSITA DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA E COOPERATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA DI MENSA - ACCERTAMENTO CONSEGUENTE ALLA MAGGIORE GRAVOSITA DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - ESTENSIONE.*
Quando, in considerazione della maggiore gravosita della prestazione, derivante dalla concentrazione dell'orario di lavoro, venga riconosciuta la natura retributiva dell'indennita di mensa prevista dalla contrattazione collettiva, questa indennita deve essere corrisposta al lavoratore anche in quelle giornate in cui, pur mancando la prestazione lavorativa, il lavoratore debba ricevere, per legge o per contratto, la retribuzione, come nei giorni di ferie, nelle festivita infrasettimanali e nazionali, nelle assenze per malattia, mentre la stessa indennita deve anche rientrare nel computo delle mensilita aggiuntive e nella Determinazione delle maggiorazioni dovute per la prestazione di lavoro straordinario. (V 4505/78, mass n 394176; (Conf 3557/78, mass n 393056).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 7, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)