Sez. 1, Sentenza n. 2099 del 22/10/1970 (Rv. 348208 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO FORMALE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCORDO DELLE PARTI - RICHIESTA ED OMESSA IMPUGNAZIONE DI UNA CONSULENZA CONTABILE - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO FORMALE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCORDO DELLE PARTI - RICHIESTA ED OMESSA IMPUGNAZIONE DI UNA CONSULENZA CONTABILE - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
Il procedimento formale di liquidazione della societa di persone non e imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa della societa, istituita nell'esclusivo interesse dei soci, i quali possono, quindi, d'accordo, determinare diversamente il modo di liquidazione del patrimonio sociale. Non possono essere considerati come equivalenti di un accordo dei soci, tendente ad omettere la liquidazione formale, l'aver richiesto, in un giudizio tra soci per lo scioglimento e la liquidazione della societa, una consulenza contabile o l'avere omesso di impugnarne l'ammissione, dato che la consulenza contabile costituisce un mezzo di accertamento processuale che non puo esplicare effetti sostanziali, salvo che le risultanze di essa non vengano recepite espressamente in un accordo tra le parti. Ove non sia intervenuto un accordo tra i soci circa un diverso modo di liquidazione, il procedimento formale di liquidazione si pone quale mezzo necessario. (V 3557'68, mass n 336748 22'67, mass n 325629).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)