Sez. 1, Sentenza n. 22 del 05/01/1967 (Rv. 325629 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SENZA PROCEDIMENTO FORMALE - LEGITTIMITA - ACCORDO FRA I SOCI - RICHIESTA E MANCATA IMPUGNAZIONE DI UNA CONSULENZA CONTABILE - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SENZA PROCEDIMENTO FORMALE - LEGITTIMITA - ACCORDO FRA I SOCI - RICHIESTA E MANCATA IMPUGNAZIONE DI UNA CONSULENZA CONTABILE - IRRILEVANZA.*
Nelle societa di persone, il procedimento formale di liquidazione non e imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa della societa, istituita nell'esclusivo interesse dei soci, i quali possono, quindi, anche evitarlo, pervenendo all'Estinzione dell'ente sociale attraverso una divisione consensuale o chiedendo al giudice, nelle forme ordinarie, di definire i rispettivi rapporti di dare ed avere. Non possono essere considerati come equivalenti di un accordo dei soci, tendente ad omettere la liquidazione formale, l'avere richiesto (nella specie, in un giudizio promosso da uno dei soci contro gli altri soci perche fosse dichiarato lo scioglimento della societa e per ottenere la restituzione del conferimento da lui fatto ed il pagamento delle quote di utili a lui spettanti) una consulenza contabile o l'avere omesso di impugnarne l'ammissione, perche la consulenza tecnica costituisce un mezzo di accertamento processuale che non puo esplicare effetti sostanziali, salvo che le risultanze non ne vengano recepite espressamente in un accordo tra le parti. (Cfr. 441-59, 2195-57, 46-57, 1454-50, 801-47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)