Sez. 5, Sentenza n. 40410 del 18/03/2004 Ud. (dep. 15/10/2004) Rv. 230105 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - provvisionale | Assegnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CONDANNA - danni - provvisionale
La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)