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Sez. 5, Ordinanza n. 4973 del 18/10/1999 Cc. (dep. 31/01/2000) Rv. 215770 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Provvedimento - Ricorribilità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215770-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

Il provvedimento di liquidazione della provvisionale non è impugnabile in cassazione, in quanto non ha valore vincolante di giudicato, in sede civile, essendo destinato ad essere travolto -per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente delibativa- dalle statuizioni definitive sul risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)