Sez. L, Sentenza n. 6709 del 18/03/2013 (Rv. 625609 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Diritto all'alloggio gratuito od alla relativa indennità sostitutiva previsti nella contrattazione collettiva - Competenza accessoria - Configurabilità - Disciplina "ex" art. 36 cost. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il diritto all'alloggio gratuito od alla relativa indennità sostitutiva, così come configurati dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotramvieri, non costituisce una componente della retribuzione, ma una competenza accessoria che si aggiunge, come condizione di miglior favore, ai minimi tabellari e, pertanto, non può trovare tutela nell'art. 36 cost., che si riferisce ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva ed idonei a garantire la proporzionalità della retribuzione stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato, senza contenere un principio di comparazione intersoggettiva, implicante che ai lavoratori dipendenti di una stessa impresa debba essere attribuito, a parità di qualifica e di mansioni, un identico trattamento economico. Da ciò consegue la validità delle clausole della contrattazione collettiva o aziendale che prevedono il diritto all'alloggio gratuito o alla relativa indennità sostitutiva, fissandone presupposti ed elementi costitutivi al di fuori di ogni previsione legislativa, e la impossibilità per il giudice di sindacare le valutazioni dell'autonomia collettiva e di sostituirsi ad essa nella determinazione dell'indennità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)