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Sez. L, Sentenza n. 8310 del 10/04/2006 (Rv. 589216 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Rapporto di lavoro privato - Diritto del lavoratore alla parità del trattamento - Insussistenza - Principio di proporzionalità - Parametri - Limiti.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589216-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato privato - ove non esiste un diritto soggettivo del lavoratore alla parità di trattamento - il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione va parametrato alla quantità (in numero di ore) del lavoro prestato e alla qualità (come valutata dalle parti collettive) della prestazione. In particolare, la circostanza che, nella stessa azienda, vi possano essere soggetti che, esplicando le medesime mansioni, siano retribuiti in misura diversa secondo la retribuzioni del contratto nazionale ovvero di uno specifico contratto aziendale non viola il principio di proporzionalità, non potendo essere afidata al giudice la valutazione della giustezza del corrispettivo, salva la violazione del diverso principio della sufficienza della retribuzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)