Sez. L, Sentenza n. 1652 del 16/02/1988 (Rv. 457677 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - AUMENTO DEL DUE PER CENTO DELL'AMMONTARE MINIMO DELLA PENSIONE BASE DI VECCHIAIA PER OGNI ANNO INTERO DI CONTRIBUZIONE SUCCESSIVA AL PENSIONAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 8, SECONDO COMMA, D P R N. 301 DEL 1975 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI - AUMENTO DEL DUE PER CENTO DELL'AMMONTARE MINIMO DELLA PENSIONE BASE DI VECCHIAIA PER OGNI ANNO INTERO DI CONTRIBUZIONE SUCCESSIVA AL PENSIONAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 8, SECONDO COMMA, D P R N. 301 DEL 1975 - PORTATA.*
La norma del secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 1975 n. 301 (regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971 n. 1046, in materia di ordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti), la quale (nel testo aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 9 gennaio 1978 n. 55) dispone l'aumento del due per cento dell'ammontare minimo della pensione base di vecchiaia per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento, si riferisce solo alle pensioni spettanti ai sensi della citata legge del 1971 e del relativo regolamento, e cioè conseguenti a venti anni di contribuzione intera da parte di liberi professionisti da sempre iscritti a tale titolo alla cassa, e non pure alle pensioni maturate sotto il regime anteriore, tanto meno se conseguenti a soli quindici anni di contribuzione mista, alle quali si riferisce la disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 6 della stessa legge n. 1046 del 1971 (che implica l'applicazione delle Disposizioni dell'art. 16 del regolamento n. 521 del 1961) e dall'art. 11 del regolamento di esecuzione di tale legge (entrata in vigore il 31 dicembre 1971). (V 6638/86, mass n 448793; (V 296/81, mass n 410731; (V 4469/80, mass n 408342).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 14, DPR 30/05/1975 num. 301 art. 8, DPR 30/05/1975 num. 301 art. 11, DPR 09/01/1978 num. 55 art. 1, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)