Sez. U, Sentenza n. 2370 del 21/08/1973 (Rv. 365716 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA PRIVATA -INERENTE RAPPORTO D'IMPIEGO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA PRIVATA -INERENTE RAPPORTO D'IMPIEGO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Qualora un ente pubblico, oltre all'attivita diretta alla realizzazione dell'interesse pubblico costituente il suo fine istituzionale, svolga anche attivita privata, e da considerarsi di natura privata anche il rapporto d'impiego che inserisca a tale attivita marginale, per cui e soggetta alla giurisdizione ordinaria la controversia che concerne il detto rapporto. (nella specie, in base al principio di cui in massima, la Corte suprema ha ritenuto che, pur se potesse affermarsi la natura di ente pubblico non economico dell' e n a l C - ente nazionale addestramento lavoratori del commercio - esulava comunque dalla Competenza esclusiva del giudice amministrativo la controversia tra un autista assunto dall'ente ed addetto ad un 'enalc-hotel' aperto al pubblico e gestito dall'ente stesso in diretta concorrenza con l'iniziativa privata, in quanto alla detta gestione dell'hotel, e cioe di alberghi e ristoranti, pur potendo essa agevolare i fini dell'ente, non potevano essere riconosciuti funzione e carattere di mezzo necessario per la diretta e immediata realizzazione di un fine pubblico). (Conf 1321/65; 48/63; 2864/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 01/07/1926 num. 1130 art. 3, Regio Decr. 04/06/1938 num. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)